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Sez. 2, Sentenza n. 3249 del 27/03/1998 (Rv. 514038 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Assegnatari non proprietari - Costituzione di un "comitato di gestione" - Equiparazione al condominio negli edifici - "Legitimatio ad causam" - Attribuzione - Al comitato ed al suo dell'amministratore.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514038-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Il cosiddetto "condominio di gestione", costituito tra gli assegnatari di alloggi popolari prima dell'effettivo trasferimento in proprietà degli alloggi stessi, tende a realizzare finalità di gestione diretta da parte degli interessati secondo schemi formalmente omogenei a quelli del condominio in senso tecnico, con la conseguenza che ad esso (ed al suo amministratore) spetta la "legitimatio ad causam" per tutte le vicende processuali relative alla regolamentazione della gestione delle cose comuni ed al recupero delle quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per la partecipazione al godimento dei servizi di comune utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)