Sez. 2, Sentenza n. 23329 del 30/10/2006 (Rv. 592437 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Gestione delle cose e dei servizi comuni da parte dei soci assegnatari prima del trasferimento della proprietà - Costituzione del condominio - Ammissibilità - Condizioni - Accordo unanime - Necessità - Forma.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE
Nell'ambito degli edifici destinati ad alloggi popolari ed economici la gestione relativa all'uso ed al godimento delle cose comuni può essere trasferita dall'ente proprietario degli alloggi ai soci assegnatari inquilini, i quali costituiscano, prima del formale trasferimento in loro favore della proprietà, un apposito "condominio di gestione; peraltro, ai fini della costituzione del condominio di gestione, occorre l'accordo di tutti gli interessati, che comunque può essere espresso senza particolari formalità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)