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Sez. 3, Sentenza n. 216 del 20/11/1998 Ud. (dep. 11/01/1999) Rv. 212918 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Natura permanente del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212918-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento: se esso sia contestato in maniera indeterminata, in assenza di qualsiasi differente epoca risultante dalla pronuncia o dagli atti, la permanenza si deve ritenere cessata nella data in cui è stato stipulato l'atto di divisione tra vari comproprietari del terreno. Infatti, con tale atto si palesa in maniera evidente lo scopo edificatorio e la volontà di far assumere a una porzione del territorio un nuovo assetto in contrasto con quanto stabilito dagli strumenti urbanistici.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)