Sez. F - , Sentenza n. 24244 del 25/08/2020 Cc. (dep. 27/08/2020) Rv. 279543 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. r) l. 22 aprile 2005, n. 69 - Richiesta di scontare la pena in Italia formulata da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea - Poteri di cognizione della Corte di cassazione - Limiti - Applicabilità dell'art. 609 cod. proc. pen. - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale il cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea chieda il riconoscimento dello stabile radicamento nel territorio dello Stato, al fine di scontare la pena in Italia a norma dell'art. 18, comma 1, lett. r) l. 22 aprile 2005, n. 69, se non preceduto dalla corrispondente deduzione dinanzi alla Corte d'appello, poiché solo quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, mentre, in sede di legittimità, la cognizione è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelli che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio mantiene la sua validità anche a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 6, comma 5, lett. b) l. 4 ottobre 2019, n. 117 che, nel caso di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ha previsto la facoltatività del rifiuto della consegna del cittadino di Paese membro dell'Unione Europea che sia dimorante o residente in Italia).
Riferimenti normativi: Legge 04/10/2019 num. 117 art. 6 com. 5 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)