Sez. 6, Sentenza n. 24540 del 04/06/2015 Cc. (dep. 09/06/2015) Rv. 264171 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. r), della L. n. 69 del 2005 - Richiesta di scontare la pena in Italia formulata da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea - Poteri di cognizione della Corte di cassazione - Limiti - Applicabilità dell'art. 609 cod. proc. pen. - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il motivo di ricorso che - formulato da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea il quale abbia chiesto di scontare la pena in Italia a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r) della L. 22 aprile 2005, n. 69 - consiste nella prospettazione di specifiche allegazioni in ordine al suo stabile radicamento nel territorio dello Stato, se non preceduto da corrispondente deduzione alla Corte d'appello, poiché mentre quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, alla prima difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria e la sua cognizione, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. - applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della legge n. 69 del 2005 - è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)