diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5843 del 21/04/1998 Ud. (dep. 15/05/1998) Rv. 210655 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Dirigente di commissariato di polizia - Rivelazione indebita a terzi di notizie sullo stato delle attività conoscitive relative alla ricerca di estremi di reato a seguito di una denuncia anonima - Violazione dell 'art. 329 c.p.p. riguardante il segreto sugli atti di indagine - Esclusione - Violazione dell'art. 28 della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul segreto d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato - Estremi del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210655-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

Le attività volte alla ricerca della "notitia criminis" e quelle ad esse connesse, le quali possono essere intraprese da parte del P.M. e della polizia giudiziaria a seguito di una denuncia anonima, non rientrano tra le attività di indagine di cui all'art. 329 c.p.p., perché queste ultime presuppongono una notizia di reato sufficientemente definita e tendono alla raccolta degli elementi necessari per le valutazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che, relativamente a tali attività, gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono sottoposti all'obbligo del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., che si riferisce al compimento di atti di indagine, ma sono tenuti al segreto, come qualsiasi impiegato dello Stato, ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, alla stregua di tale ultima norma deve essere valutato il comportamento del dirigente di commissariato di polizia che riveli indebitamente a terzi notizie sugli atti in questione ai fini del giudizio sulla ricorrenza degli estremi del reato di rivelazione del segreto di ufficio. (Nella specie si è ritenuta la sussistenza del delitto di cui all'art. 326 c.p. per avere il funzionario indebitamente rivelato a terzi il fatto di non aver svolto alcuna attività a seguito della denuncia anonima, che aveva inviato al procuratore della Repubblica per le sue determinazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 329, Cod. Pen. art. 326, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)