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Sez. 5, Sentenza n. 15950 del 15/01/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263590 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Notizie di ufficio che devono rimanere segrete - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263590-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in relazione alla condotta di un funzionario giudiziario, in servizio presso un tribunale penale, che si era introdotto nel sistema informatico e, dopo aver visionato gli atti di un fascicolo, aveva informato l'indagato della identità della persona offesa denunciante, dell'iscrizione a mod. 21 di altri soggetti e dello stato del procedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 15, Legge 23/10/1960 num. 1196 art. 159, Legge 08/07/1990 num. 241 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)