Sez. 6, Sentenza n. 49133 del 29/10/2013 Ud. (dep. 06/12/2013) Rv. 257652 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Notizie di ufficio che devono rimanere segrete - Nozione - - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Nella specie un cancelliere in servizio presso un tribunale civile aveva fatto visionare tre fascicoli custoditi nel suo ufficio, relativi a ricorsi per decreto ingiuntivo, ad una persona del tutto estranea sia all'ufficio, sia ai procedimenti visionati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Legge 23/10/1960 num. 1196 art. 159, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 28, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)