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Sez. 1, Sentenza n. 3941 del 13/12/1969 (Rv. 344364 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344364-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - INAPPLICABILITA.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale e richiesto ad substantiam o ad probationem l'atto scritto, operano solo quando il negozio del quale si vuole fornire la prova venga invocato come tale, cioe come fonte di diritti ed obbligazioni reciproche fra le parti contraenti, e non pure quando il negozio medesimo sia dedotto come semplice fatto storico influente sulla controversia. (Conf 1362-69 massima 340085 1761-68 massima 333656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)