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Sez. 3, Sentenza n. 3283 del 16/11/1971 (Rv. 354749 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - DIVIETO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354749-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - DIVIETO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale e richiesta ad substantiam la prova scritta, operano solo quando il negozio sia invocato come tale, come fonte di diritti od obblighi reciproci tra le parti contraenti e non pure quando esso sia dedotto da un terzo come semplice fatto storico influente nella decisione. (V 1458'70, mass n 347293; 3941'69, mass n 344364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)