Sez. 3, Sentenza n. 3283 del 16/11/1971 (Rv. 354749 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - DIVIETO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - DIVIETO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale e richiesta ad substantiam la prova scritta, operano solo quando il negozio sia invocato come tale, come fonte di diritti od obblighi reciproci tra le parti contraenti e non pure quando esso sia dedotto da un terzo come semplice fatto storico influente nella decisione. (V 1458'70, mass n 347293; 3941'69, mass n 344364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)