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Sez. 3, Sentenza n. 3316 del 27/10/1972 (Rv. 361140 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - ESTENSIONE - CONTRATTO DEDOTTO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER INVALIDITA - PROVA DEL DANNO RISARCIBILE - ATTIVITA DI MEZZADRO E DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361140-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - ESTENSIONE - CONTRATTO DEDOTTO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER INVALIDITA - PROVA DEL DANNO RISARCIBILE - ATTIVITA DI MEZZADRO E DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in materia di prova testimoniale sull'esistenza di un negozio giuridico per il quale e richiesto l'atto scritto ad substantiam o ad probationem, operano solo quando il negozio, di cui si vuole fornire la prova, venga invocato come tale, cioe come fonte di diritti ed obbligazioni reciproche tra le parti contraenti e non pure quando il negozio medesimo sia dedotto come semplice fatto storico influente sulla controversia. Pertanto, in tema di risarcimento dei danni da invalidita permanente, la prova che il danneggiato svolgeva l'attivita di mezzadro e di proprietario coltivatore diretto puo essere fornita anche mediante testimoni, in quanto, in tale ipotesi, mirando l'attivita del giudice ad accertare soltanto l'attivita professionale dall'infortunato ai fini della valutazione del danno subito, e inapplicabile il divieto della prova testimoniale del contratto di mezzadria ultranovennale od a tempo indeterminato e dei negozi relativi all'acquisto di beni immobili, risultante dagli artt 1350 nn 1 e 9 e 2725 cod civ. (V 1458'70, mass n 347293; 3941'69, mass n 344364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)