Sez. 1, Sentenza n. 19437 del 23/09/2011 (Rv. 619780 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Conguaglio sul corrispettivo - Determinazione - Modalità - Natura indennitaria - Fondamento - Conseguenze - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria e riconoscimento del danno da lucro cessante - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Il conguaglio dovuto sul corrispettivo della cessione volontaria stipulata ai sensi della legge 29 luglio 1980, n.385, da determinarsi in riferimento al valore che l'immobile ceduto aveva alla data della cessione, condivide la natura indennitaria del corrispettivo originariamente stabilito, risultando, al pari dello stesso, assimilabile all'indennità di espropriazione, avuto riguardo alla causa che lo giustifica, la quale non consiste nell'illecita acquisizione della proprietà del fondo, ma nel trasferimento della stessa verso il pagamento di un importo liquidato in base ai criteri inderogabilmente stabiliti dalla legge, al fine di consentire una più sollecita definizione del procedimento ablatorio. L'obbligazione relativa a tale conguaglio non costituisce, pertanto, debito di valore ma di valuta, soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non ne consente l'automatico adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta, né giustifica il riconoscimento del danno da lucro cessante, in assenza della prova del pregiudizio da parte del creditore.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 22, Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)