Sez. 1, Sentenza n. 24857 del 22/11/2006 (Rv. 593008 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cessione volontaria dell'area - Stipulazione al valore di cui alla legge n. 385 del 1980 salvo conguaglio - Successiva determinazione del conguaglio - Momento di riferimento per la valutazione della edificabilità o inedificabilità - Data della cessione - Necessità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'ammontare dell'indennità di espropriazione va determinato con riferimento alla data in cui si realizza la vicenda ablativa, cioè, ove si sia addivenuti alla cessione volontaria dell'immobile, alla data della cessione stessa, anche quando l'indennità debba essere determinata al fine di stabilire l'entità del conguaglio, di cui si sia fatta riserva nell'applicazione del criterio transitorio di cui all'art. 1 della legge n. 385 del 1980, successivamente alla dichiarazione d'incostituzionalità della stessa (sentenza n. 233 del 1983), e con definitiva applicazione del sopravvenuto criterio di cui all'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)