Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. (dep. 07/01/2005) Rv. 229541 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Citazione a giudizio - Nullità assoluta - Deduzione dell'interessato quando non risulti dagli atti - Onere della prova.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)