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Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. (dep. 07/01/2005) Rv. 229541 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Citazione a giudizio - Nullità assoluta - Deduzione dell'interessato quando non risulti dagli atti - Onere della prova.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229541-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)