Sez. 1, Sentenza n. 4217 del 22/02/1988 Ud. (dep. 07/04/1988) Rv. 178053 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - SITUAZIONE DI PERICOLO RIGUARDANTE UN SINGOLO LAVORATORE - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - SITUAZIONE DI PERICOLO RIGUARDANTE UN SINGOLO LAVORATORE - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, non è necessario né che la situazione di pericolo, costituente l'evento in senso giuridico del reato, investa una indefinita molteplicità di persone anche estranee all'ambiente di lavoro né che le cautele omesse siano di importanza fondamentale per la sicurezza del lavoro. È invero sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali ultimi possono riguardare, oltre che l'intera collettività dei lavoratori di un'impresa anche i singoli lavoratori, o un unico lavoratore. (Conf mass n 163313; (Conf mass n 173785).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)