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Sez. 4, Sentenza n. 2699 del 05/12/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163313 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PERICOLO PRESUNTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163313-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PERICOLO PRESUNTO - NOZIONE.*

Il pericolo presunto dall'art. 437 cod. pen. ("rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro") non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di un cantiere edile (o di una piccola fabbrica), dove il lavoro si svolga in ambienti chiusi e circoscritti. La norma infatti non prevede solo pericoli di disastri, ma anche pericoli di semplici infortuni individuali. (V mass n 159066; (V mass n 145566; (V mass n 151816, nel senso che il pericolo deve minacciare non singoli operai ma un numero indeterminato di lavoratori); (V mass n 140796, nel senso che il reato previsto dall'art. 437 cod. pen. non è configurabile quando si tratti di impresa minuscola o di limitatissime dimensioni); (V mass n 148392; (V mass n 135832, per la differenza tra disastro ed infortunio); (Conf mass n 148393; (Conf mass n 145567; (Conf mass n 144761; (Conf mass n 140924; (Conf mass n 140794).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)