Sez. 1, Sentenza n. 11578 del 05/02/2013 Cc. (dep. 12/03/2013) Rv. 255309 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Modalità di esecuzione - Richieste di modifica - Provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario), deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso, della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)