Sez. 1, Sentenza n. 52134 del 07/11/2019 Cc. (dep. 30/12/2019) Rv. 277884 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Provvedimenti di modifica delle prescrizioni impartite - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)