Sez. 1, Sentenza n. 30132 del 20/05/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 226135 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Modalità di esecuzione - Richieste di modifica - Provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario), deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso, della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)