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Sez. L, Sentenza n. 12267 del 20/08/2003 (Rv. 566097 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Credito - Accessori del credito - Componente del credito - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo per il giudice di liquidarli - Sussistenza - Pagamento in corso di giudizio di somma fondata su diverso titolo rispetto a quello azionato - Accessori su tale diverso credito - Obbligo per il giudice di liquidarli - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566097-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Poiché gli accessori sono una componente del credito, il giudice ha l'obbligo di liquidarli (art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) solo ove essi siano espansione del credito dedotto in controversia; ove nel corso del giudizio la parte, convenuta per il pagamento, spontaneamente paghi una somma corrispondente ad un credito fondato su un diverso titolo (pagamento tuttavia idoneo a far venire meno l'interesse per il "petitum" azionato), poiché il rapporto cui si riferisce il pagamento non era oggetto della controversia, il giudice (art. 112 cod. proc. civ.) non può decidere sui relativi accessori, in quanto estranei alla materia della controversia stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)