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Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 19/03/1983 (Rv. 426791 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - INVALIDITÀ DI UNA PROVA ASSUNTA IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE - LIMITI E TERMINI - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426791-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - INVALIDITÀ DI UNA PROVA ASSUNTA IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE - LIMITI E TERMINI - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Invalidità concernente l'assunzione delle prove davanti al giudice di primo grado (nella specie, prova testimoniale assunta - in causa svolgentesi secondo il rito del lavoro - da un giudice delegato anziché dal collegio), deve essere dedotta dalla parte interessata nella prima difesa successiva al compimento dell'atto istruttorio e, in ogni caso, fatta valere nell'atto di appello, restando altrimenti preclusa la possibilità di farla valere come motivo di ricorso per Cassazione. (V 1752/82, mass n 419597; (V 2608/79, mass n 398936).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)