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Sez. 1, Sentenza n. 21887 del 21/10/2011 (Rv. 619925 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento - Interventi di messa in sicurezza - Onere reale a carico del nuovo proprietario - Sussistenza - Rivalsa o surrogazione verso il precedente proprietario - Inconfigurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619925-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE

In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istituisce una misura ablatoria personale e comporta in capo al destinatario un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati ai recupero ambientale dei predetti siti; di tale norma va esclusa l'applicazione retroattiva non prevedendo la disciplina posta dal precedente d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, obblighi di fare del genere di quelli descritti dal d.lgs. n. 22 del 1997, sicché la prima normativa non può ritenersi un antecedente del citato art. 17 né sussiste un nesso di continuità fra le indicate normative succedentesi nel tempo. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel rigettare il ricorso avverso la sentenza impugnata, ha affermato che va esclusa la responsabilità risarcitoria o anche di rivalsa in capo al precedente proprietario, che aveva svolto sull'immobile attività produttiva sotto la vigenza della normativa del d.P.R. n. 915 cit.; ha inoltre escluso che a tale precedente proprietario fosse ascrivibile detta responsabilità anche ove si ritenesse applicabile il predetto art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 a tutte le situazioni di inquinamento ancora in atto al momento della sua entrata in vigore, dovendo, tra l'altro, la qualifica di responsabile dell'inquinamento derivare da accertamento della P.A. preposta ai controlli, nella specie mancanti; infine, ha escluso ogni diritto di surrogazione legale o rivalsa del nuovo proprietario, per gli esborsi che effettuati, trattandosi di spese connesse all'onere reale in cui consistono i necessari interventi di messa in sicurezza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)