Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 25/05/1973 (Rv. 364312 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
Affinche possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e necessaria la sopravvenienza - nel corso del giudizio - di fatti obbiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, e tali, per la loro natura e per gli effetti, da far venir meno la necessita di una pronuncia del giudice e correlativamente l'interesse ad agire ed a contraddire. (Conf 573/70, mass n 345669).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)