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Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 25/05/1973 (Rv. 364312 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364312-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*

Affinche possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e necessaria la sopravvenienza - nel corso del giudizio - di fatti obbiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, e tali, per la loro natura e per gli effetti, da far venir meno la necessita di una pronuncia del giudice e correlativamente l'interesse ad agire ed a contraddire. (Conf 573/70, mass n 345669).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)