Sez. 2, Sentenza n. 1834 del 21/05/1976 (Rv. 380623 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PER NULLITA DELLA SENTENZA - RICONOSCIMENTO DELLA NULLITA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PER NULLITA DELLA SENTENZA - RICONOSCIMENTO DELLA NULLITA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA.*
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta. Pertanto, nel caso in cui il convenuto soccombente abbia proposto appello denunziando la nullita della sentenza di primo grado, la dichiarazione, con la quale l'appellato riconosca la sussistenza di tale nullita ed offra il pagamento delle spese di appello, non comporta cessazione della materia del contendere, poiche non elimina la contesa insorta fra le parti in ordine al rapporto sostanziale. (V 1532/73, mass n 364312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)