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Sez. 1, Sentenza n. 3069 del 03/09/1976 (Rv. 381846 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CESSAZIONE DI EFFICACIA DELL'ART 781 COD CIV E NON DI OGNI CONTRASTO FRA LE PARTI; DINIEGO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE).*
Stato
decisa il 1976-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381846-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CESSAZIONE DI EFFICACIA DELL'ART 781 COD CIV E NON DI OGNI CONTRASTO FRA LE PARTI; DINIEGO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE).*

La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e, in conseguenza, abbia fatto venir meno oggettivamente la necessita della pronunzia del giudice, sempre che non vi sia dissenso fra le parti stesse circa la sussistenza e la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha negato sussisterne i presupposti nella specie, in cui trattavasi di cessazione di efficacia di una norma - l'art 781 cod civ - dichiarata incostituzionale, con la conseguenza della disapplicazione di essa nelle situazioni giuridiche non esaurite, ma non necessariamente dell'eliminazione di ogni contrasto fra le parti). (V 2714/74, mass n 371166; (V 1532/73, mass n 364312).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)