Sez. L, Sentenza n. 274 del 11/01/1995 (Rv. 489629 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI | Mutilati e invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Pensione sociale sostitutiva - Provvedimenti dell'I.N.P.S. adottati durante il periodo di vigenza del non convertito D.L. n. 495 del 1987 - Sanatoria dei relativi effetti ex art. 13, terzo comma, legge n. 412 del 1991, interpretativo dell'art. 1, secondo comma, legge n. 93 del 1988 - Disciplina "ex" legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 46 del 1978 - Previsione del momento costitutivo del diritto alla pensione sociale sostitutiva e imposizione all'I.N.P.S. della relativa liquidazione - Divieto.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI
Alla stregua dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha superato lo scrutinio di costituzionalità (Corte Costituzionale n. 454 del 1002) e che (in conformità alla funzione espressamente dichiarata) ha carattere di norma d'interpretazione autentica, con conseguente efficacia retroattiva, l'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988 n. 93 va interpretato nel senso che gli effetti fatti salvi da tale norma di sanatoria (quale autenticamente interpretata) sono soltanto quelli derivanti da provvedimenti della pensione sociale ("sostitutiva") adottati dall'I.N.P.S., durante il periodo di vigenza (cioè dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito D.L. n. 495 del 1987, in favore di mutilati ed invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno; tenuto presente, con riguardo alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46, che essa può stabilire a carico della Provincia determinate prestazioni a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché regolare nella medesima materia i rapporti tra la Provincia stessa e la sede locale dell'I.N.P.S., ma non può stabilire quando spetti il diritto alla pensione sociale "sostitutiva" agli ultrasessantacinquenni, né tanto meno imporre all'Istituto previdenziale la relativa liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 21/08/1978 num. 46 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)