Sez. 1, Sentenza n. 12684 del 30/05/2007 (Rv. 596871 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Devoluzione della controversia ad arbitri - Rinuncia alla giurisdizione dello Stato - Relativa questione - Inerenza al merito - Conseguenze - Eccezione di compromesso - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Rapporti con la domanda riconvenzionale - Proposizione contestuale - Espressa subordinazione della domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. La contestuale proposizione di tale eccezione e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica peraltro la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)