Sez. L, Sentenza n. 2641 del 22/02/2012 (Rv. 621081 - 01)
GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI | Benefici combattentistici ex art. 1 della legge n. 336 del 1970 - Ambito di applicazione - Limiti - Estensione per prassi aziendale - Condizioni - Fattispecie relativa a dipendente delle Ferrovie dello Stato rimpatriato dalla Libia dopo l'agosto del 1969.
GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI
Ai fini della spettanza dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336 del 1970, l'espressione "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", utilizzata dall'art. 1 della medesima legge, riguarda soltanto i profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace e coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, sicché chi è tornato dalla Libia dopo l'agosto del 1969, e quindi per eventi non direttamente provocati dalla guerra o dal trattato di pace, può chiedere i benefici comuni per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non anche i benefici speciali di cui alla legge n. 336 del 1970. Resta invece irrilevante la prassi aziendale osservata dalle Ferrovie dello Stato dal 1971 al 1985, sulla base di una circolare che estendeva i benefici combattentistici ai profughi dalla Libia non contemplati dalla legge n. 336 del 1970, atteso che sino alla stipulazione del contratto collettivo del giugno 1988, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato era soggetto alla disciplina pubblicistica, rispetto alla quale gli usi negoziali ex art. 1340 cod. civ. sono inefficaci e gli usi normativi ex art. 8 preleggi valgono solo in quanto richiamati dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1340, Preleggi art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)