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Sez. L, Sentenza n. 3749 del 11/04/1998 (Rv. 514453 - 01)

GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI | Maggiorazione pensionistica ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Potenziali beneficiari - Profughi per il trattato di pace e categorie equiparate ex art. 1 legge n. 336 del 1970 - Inclusione - Profughi per eventi non direttamente connessi alla seconda guerra mondiale - Esclusione - Fattispecie relativa a soggetto rimpatriato dalla Libia dopo l'agosto 1969.
Stato
decisa il 1998-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514453-01

GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI

L'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, che riconosce, a domanda, una maggiorazione pensionistica ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 (e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano usufruito - né abbiano titolo per usufruire - di taluno dei benefici previsti da quest'ultima legge a favore degli ex combattenti ed altri soggetti particolarmente colpiti dagli eventi relativi alla seconda guerra mondiale, non è applicabile ai profughi di tutte le categorie elencata dalla legge 26 dicembre 1981 n. 763, di riordino della materia concernente i profughi, ma solo ai "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate" già presi in considerazione dalla legge n. 336 del 1970, cioè ai profughi che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il beneficio in questione a un soggetto tornato dalla Libia dopo l'agosto del 1969 per eventi non provocati direttamente dalla guerra o dal trattato di pace, pur avente titolo per chiedere i benefici della legislazione vigente per i profughi e rimpatriati in generale).

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 26/12/1981 num. 763 art. 1, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)