Sez. 2, Sentenza n. 990 del 27/03/1969 (Rv. 339439 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - INTENZIONE DI ARRECARE PREGIUDIZIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRETESA DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO (FECI SED IURE) - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - INTENZIONE DI ARRECARE PREGIUDIZIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRETESA DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO (FECI SED IURE) - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'Esercizio dell'Azione di manutenzione, l'animus turbandi consiste nella volonta di compiere un atto che modifichi od alteri l'altrui possesso, la quale ben puo ravvisarsi anche nella semplice consapevolezza di tale modificazione o alterazione, e del conseguente tacito divieto del possessore. Pertanto esso non richiede necessariamente la specifica intenzione di arrecare un pregiudizio, ne resta escluso se l'autore dell'atto lo compia con l'intenzione di esercitare un proprio diritto e di conseguire per se uno scopo utile. Invero, mentre e irrilevante lo scopo che l'agente si propone di conseguire con il suo atto, d'altra parte non occorre neppure che egli intenda porre in dubbio il possesso altrui. (V. 2601-68, mass. N.335084 572-66, mass. N. 321143 10-65 1764-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)