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Sez. 2, Sentenza n. 1800 del 16/03/1984 (Rv. 433869 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE - NOZIONE - ESTREMI - TURBATIVA POSTA IN ESSERE DAL TITOLARE DI UN POSSESSO PRECEDENTE O PREMINENTE - "ANIMUS TURBANDI" - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433869-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE - NOZIONE - ESTREMI - TURBATIVA POSTA IN ESSERE DAL TITOLARE DI UN POSSESSO PRECEDENTE O PREMINENTE - "ANIMUS TURBANDI" - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*

A concretare la molestia, che legittima il possessore ad esperire l'Azione di manutenzione, è sufficiente la sussistenza dell'animus turbandi, la volontà cioè dell'autore di essa di compiere un atto che modifichi od alteri l'altrui possesso, ravvisabile anche nella semplice consapevolezza di tale modificazione o alterazione e del correlativo divieto, espresso o tacito, del possessore, senza che occorra altresì la specifica intenzione di arrecare ad altri un pregiudizio. L'animus turbandi - normalmente desumibile dallo stesso fatto materiale che pregiudica l'altrui possesso - è escluso allorché chi ha posto in essere la turbativa ha agito nell'attuazione di una posizione di possesso precedente o preminente sul possesso altrui, che deve essere da lui opposta e dimostrata. (V 1002/78, mass n 390389; (V 1283/76, mass n 379973; (V 921/75, mass n 374309; (V 283/73, mass n 362162; (V 229/73, mass n 362068).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)