Sez. L, Sentenza n. 1494 del 06/03/1986 (Rv. 444869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CON PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RECESSO PER ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - SINDACABILITÀ IN GIUDIZIO - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CON PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RECESSO PER ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - SINDACABILITÀ IN GIUDIZIO - FUNZIONE.*
All'ammissibilità del patto di prova per l'assunzione di lavoratori cosiddetti protetti, non sono di ostacolo le Disposizioni della legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio, sempre che l'esperimento della prova sia condotto nel pieno rispetto della parità del lavoratore obbligatoriamente assunto rispetto agli altri lavoratori e con riferimento alle mansioni in concreto compatibili con il suo stato di Invalidità, e che la valutazione dell'esito di tale prova prescinda da ogni considerazione in ordine alla menomazione del lavoratore medesimo; altresì il recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova è sempre sindacabile da parte del giudice al fine di controllare l'esistenza di eventuali discriminazioni ed evitare che l'esito dell'espletato esperimento possa essere determinato, o comunque influenzato, dalle condizioni minorate dell'invalido. (V 337/85, mass n 438556; (V 5394/83, mass n 403309; (V 1763/79, mass n 398123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)