Sez. 2, Sentenza n. 443 del 28/01/1985 (Rv. 438650 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - SENTENZE - CONFLITTO FRA ACQUIRENTE A TITOLO DERIVATO E ACQUIRENTE PER USUCAPIONE - PREVALENZA DEL SECONDO - ACQUISTO DI BENE PER AGGIUDICAZIONE IN SEDE DI ESECUZIONE FORZATA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - SENTENZE - CONFLITTO FRA ACQUIRENTE A TITOLO DERIVATO E ACQUIRENTE PER USUCAPIONE - PREVALENZA DEL SECONDO - ACQUISTO DI BENE PER AGGIUDICAZIONE IN SEDE DI ESECUZIONE FORZATA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Il principio che nel regime ordinario del codice civile il conflitto tra l'acquisto a titolo derivativo e l'acquirente per usucapione, è sempre risolto a favore dell'usucapiente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta la usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all'acquisto di un bene per aggiudicazione in Sede di esecuzione forzata, trattandosi di acquisto non originario bensì a titolo derivativo in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato. (Conf 3508/80, mass n 407344; (Conf 4331/77, mass n 387943).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)