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Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 28/05/1980 (Rv. 407344 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - SENTENZE - CONFLITTO TRA ACQUIRENTE A TITOLO DERIVATIVO E ACQUIRENTE PER USUCAPIONE - PREVALENZA DEL SECONDO - CONDIZIONI - PREVIA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA ACCERTATRICE DELLA USUCAPIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407344-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - SENTENZE - CONFLITTO TRA ACQUIRENTE A TITOLO DERIVATIVO E ACQUIRENTE PER USUCAPIONE - PREVALENZA DEL SECONDO - CONDIZIONI - PREVIA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA ACCERTATRICE DELLA USUCAPIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

A differenza di quanto avviene in regime tavolare, che trova applicazione soltanto nelle provincie dell'ex impero austro-ungarico annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale, nel regime ordinario del codice civile il conflitto tra acquirente a titolo derivativo e acquirente per usucapione e sempre risolto a favore dell'usucapiente rispetto all'acquirente posteriore per atto tra vivi, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e della sua anteriorita rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo. (Conf 4331/77, mass n 387943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2653 com. 1, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)