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Sez. L, Sentenza n. 2356 del 07/02/2004 (Rv. 569960 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Utilizzazione di capitali, macchine ed attrezzatura dell'appaltante da parte dell'appaltatore - Presunzione assoluta della fattispecie vietata ex art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Accertamento di tale situazione da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569960-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art.1 della legge n. 1369 del 1960. L'accertamento dei presupposti per l'esistenza di un appalto vietato dà luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)