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Sez. L, Sentenza n. 12249 del 16/09/2000 (Rv. 540202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Accertamento del giudice sulla sussistenza di un appalto vietato - Oggetto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Per accertare l'esistenza di un appalto di manodopera vietato è necessario, quando non ricorrano le presunzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, verificare se il contratto posto in essere dalle parti mascheri un intento fraudolento, utilizzando come criterio interpretativo fondamentale quello dell'esistenza del rischio economico d'impresa in capo all'appaltatore e valutando se questi sia provvisto di una propria organizzazione con riferimento allo specifico lavoro, se siasi impegnato a fornire all'appaltatore un'opera o servizio determinato, affrontando l'alea economica insita in ogni attività produttiva autonoma, se i lavoratori impiegati siano effettivamente da lui diretti ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel suo interesse; l'accertamento della sussistenza o meno di un appalto vietato dà luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)