Sez. L, Sentenza n. 6128 del 18/06/1999 (Rv. 527671 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Utilizzazione di capitali, macchine ed attrezzatura dell'appaltante da parte dell'appaltatore - Presunzione assoluta della fattispecie vietata ex art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Condizioni - Accertamento del giudice del merito - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art.1 della legge n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore, indipendentemente dal carattere non fittizio dell'impresa di questi. Ove, invece, tale situazione non ricorra, resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito - non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici - l'accertamento in concreto di uno pseudoappalto.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)