diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5321 del 10/03/2006 (Rv. 589780 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589780-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, cui sono in tutto assimilabili le dichiarazioni annuali dei redditi, in quanto anch'esse provenienti dalla parte interessata, deve escludersi qualunque rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituisca l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (In controversia concernente il riconoscimento del diritto alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge n.153 del 1969, la corte territoriale, con decisione confermata dalla S.C., aveva negato il beneficio per difetto di prova del prescritto requisito economico per essersi limitata, l'interessata, a produrre copia della denuncia annuale dei redditi, mentre avrebbe dovuto esibire la speciale certificazione degli uffici finanziari prevista dalla citata disposizione, come modificata dall'art.3 del d.l. n. 30 del 1974, conv. dalla legge n.114 del 1974, applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)