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Sez. 1, Sentenza n. 26937 del 15/12/2006 (Rv. 595073 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 - Rilevanza probatoria in giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595073-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO

L'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiarisce che le dichiarazione sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, tra cui la residenza, previste dall'art. 46 del medesimo testo normativo, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Conseguentemente, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve escludersi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)