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Sez. L, Sentenza n. 2872 del 27/02/2001 (Rv. 544249 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Requisiti - Situazione reddituale - Prova - Certificazione degli uffici finanziari ex art. 26 legge n. 153 del 1969 - Necessità - Esclusione - Autocertificazione - Idoneità, in sede di procedimento amministrativo - Conseguenze - Azione giudiziaria preceduta da domanda non corredata dalla certificazione di cui all'art. 26 citato - Improponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544249-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

La situazione reddituale alla quale è condizionato il diritto alla pensione sociale, riconosciuto dalla legge n. 153 del 1969 agli ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche e privi di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non necessariamente deve essere attestata dalla certificazione degli uffici finanziari confermativa della dichiarazione resa da chi richiede la pensione (secondo la previsione dell'art. 26 della citata legge n. 153 del 1969), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo, da atti autocertificativi contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità. È pertanto da escludere una equiparazione, in termini di improponibilità dell'azione giudiziaria, tra azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda ed azione preceduta invece da domanda che, sebbene non corredata dalla documentazione prescritta ex art. 26 citato, sia tuttavia accompagnata da altra documentazione avente per legge analoga valenza probatoria.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)