Sez. 5, Sentenza n. 11020 del 18/12/2025 Ud. (dep. 23/03/2026) Rv. 289712-02
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Delitto di cui all'art.232, comma 1, legge fall. - Natura giuridica - Domanda di ammissione di crediti - Istanza di pagamento successiva alla domanda di ammissione al passivo - Domanda finalizzata ad ottenere una ulteriore quota di denaro - Reato - Configurabilità - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE
Il delitto di cui all'art. 232, comma primo, legge fall. costituisce reato istantaneo che si perfeziona non solo quando è presentata la domanda di ammissione al passivo, accompagnata o preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ma anche successivamente, ogni volta che è presentata istanza di riscossione del credito fraudolentemente simulato in quanto finalizzata ad ottenere un'ulteriore quota di distribuzione delle somme. (Fattispecie relativa ad istanze dirette ad ottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili).
Legge Falliment. art. 232 com. 1, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)