Sez. 5 - , Sentenza n. 32019 del 14/03/2019 Cc. (dep. 18/07/2019) Rv. 277252 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione degli atti di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - Adempimento mediante posta elettronica certificata (c.d. PEC) - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., consente la trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, anche solo della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che può essere effettuata attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia degli atti trasmessi in formato digitale ovvero di consultarli presso la cancelleria del tribunale investito dell'istanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)