Sez. 3, Sentenza n. 11161 del 12/11/1997 (Rv. 509768 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE | Trasporti di persone e di valori - Rapina compiuta durante il viaggio - Uccisione di un passeggero - Responsabilità del vettore - Prova liberatoria - Estremi.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE
Il vettore, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1681 cod. civ., deve non solo provare che l'evento dannoso è dovuto al fatto del terzo, ma deve altresì provare di aver adottato tutte le precauzioni per prevenire tale fatto del terzo: Pertanto il vettore, il quale effettui trasporti promiscui di persone e di valori, è responsabile ex art. 1681 cod. civ. per l'uccisione di un passeggero, avvenuta nel corso di una rapina compiuta durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il fatto delittuoso del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)