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Sez. 1, Sentenza n. 12213 del 25/11/1995 (Rv. 494816 - 01)

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | In favore di istituti di credito - Fideiussione "omnibus" - Disciplina anteriore alla legge n. 154 del 1992 - Clausole di deroga agli artt. 1939, 1945 e 1956 cod. civ. - Validità - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 1995-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494816-01

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ

Nella disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154 la fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cosiddetta fideiussione "omnibus") è valida anche se accompagnata dalle clausole di deroga agli artt. 1939, 1945, 1956 cod. civ., con riferimento a tutti indistintamente i debiti che abbiano la loro fonte nell'esercizio, da parte della banca, in favore del cliente debitore principale, d'una attività riconducibile alla figura delle operazioni bancarie - siano queste tipiche, accessorie od occasionali, in corso o da intraprendere - anche quando tali debiti siano ricollegati ad operazioni in cui la banca, di fatto, ha esercitato il potere discrezionale di aumentare, nel corso dell'esecuzione del rapporto bancario, l'ammontare dell'esposizione del cliente nei propri confronti, in via definitiva, temporanea od eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)