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Sez. 3, Sentenza n. 5481 del 19/06/1997 (Rv. 505294 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Limiti - Clausola di "dispensa" ex art. 1956 - Pattuizione anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Validità - Sussistenza - Correlativi obblighi di correttezza e buona fede della banca - Sussistenza - Operatività della clausola in caso di inosservanza di detti obblighi - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505294-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA

È valida la clausola di dispensa della banca dalla richiesta di specifiche autorizzazioni, ex art. 1956 cod. civ. (se stipulata nella vigenza della disciplina anteriore alla legge 27 febbraio 1992, n. 154), non avendo essa riguardo a fattispecie di limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave, ma integrando soltanto una ipotesi di accettazione del (maggior) rischio del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Non può, peraltro, escludersi, per la banca (in applicazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), la necessità di osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, con la conseguenza che la clausola "de qua" non sarà invocabile nel caso in cui l'istituto di credito abbia agito con il proposito di arrecare pregiudizio al fideiussore, ovvero non si sia attenuto ad elementari canoni di diligenza, schiettezza, solidarietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1956, Legge 27/02/1992 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)