Sez. 2, Sentenza n. 20958 del 15/05/2012 Ud. (dep. 31/05/2012) Rv. 252837 - 01
SENTENZA - CORREZIONE | Mancanza o incompletezza del dispositivo - Nullità - Sussistenza - Ricorso alla procedura di correzione della sentenza - Esclusione - Omissione solo parziale - Nullità limitata ai capi di imputazione formalmente contestati e non decisi.
SENTENZA - CORREZIONE
La mancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. (La S.C. ha precisato che ad una eventuale omissione non può supplirsi con la motivazione della sentenza, la quale adempie una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo: ne deriva l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata esclusivamente alle ipotesi nelle quali l'errore non determini la nullità dell'atto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)