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Sez. 3, Sentenza n. 529 del 02/12/2014 Ud. (dep. 09/01/2015) Rv. 261793 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Dichiarazioni rese dal teste "de relato" - Utilizzabilità - Condizioni - Dichiarazioni rese dal teste di riferimento - Contrasto con la testimonianza indiretta - Attendibilità - Criteri di valutazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261793-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste "de relato" in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)