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Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 07/07/1971 (Rv. 352865 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCATA RISPOSTA DI ARGOMENTI DI PROVA A VANTAGGIO DELL'INTERROGANTE - POTERE DEL GIUDICE - ESERCITABILITA CON RIGUARDO ALLE CIRCOSTANZE INDICATI IN CAPITOLI SEPARATI.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352865-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCATA RISPOSTA DI ARGOMENTI DI PROVA A VANTAGGIO DELL'INTERROGANTE - POTERE DEL GIUDICE - ESERCITABILITA CON RIGUARDO ALLE CIRCOSTANZE INDICATI IN CAPITOLI SEPARATI.*

La facolta del giudice di trarre, dalla mancata risposta all'interrogatorio, elementi di prova a favore dell'altra parte puo esercitarsi con riferimento ai fatti che sono oggetto degli articoli specifici e separati, attraverso i quali l'interrogatorio - secondo il dettato dell'art 230 cod proc civ - deve essere dedotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)