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Sez. L, Sentenza n. 3053 del 17/05/1985 (Rv. 440755 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - VALUTAZIONE - CRITERI - INDICAZIONE NELLA MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEI CAPITOLI ARTICOLATI - NECESSITÀ - OMISSIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440755-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - VALUTAZIONE - CRITERI - INDICAZIONE NELLA MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEI CAPITOLI ARTICOLATI - NECESSITÀ - OMISSIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

In caso di interrogatorio formale, la valutazione della mancata risposta dell'interpellato (art. 232 cod. proc. civ.) va fatta dal giudice del merito in concorso con gli altri elementi istruttori e con riferimento ai capitoli articolati con la conseguenza che, ove invece l'indicazione del contenuto di questi ultimi sia omessa, non può ritenersi soddisfatto l'Obbligo di adeguata motivazione (vizio denunciabile in Sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), giacché in tal caso non può essere esercitato il controllo della logicità della valutazione operata in relazione alle altre risultanze istruttorie. (V 2129/71, mass n 352865; (V 2530/63, mass n 263910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)