Sez. 2, Sentenza n. 4742 del 21/07/1988 (Rv. 459582 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO ALL'EREDITÀ - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - PRONUNCIA EMESSA DAL PRETORE NEI CONFRONTI DEI CONTRADDITTORI NON SENTITI - INEFFICACIA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO ALL'EREDITÀ - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - PRONUNCIA EMESSA DAL PRETORE NEI CONFRONTI DEI CONTRADDITTORI NON SENTITI - INEFFICACIA.*
Il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dall'art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, il curatore della eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre e notificare l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità ed istituire nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità e non produce effetto la pronuncia emessa dal pretore nei confronti dei contraddittori non sentiti, senza che possono avere Rilevanza gli Atti e i comportamenti da questi ultimi posti in essere prima del deposito di detta istanza. (V 3409/86, mass n 446365; (V 885/77, mass n 384494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 781
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)